IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, in  base  al  quale,  nelle  more  della  piena  attuazione  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo  indeterminato  presso  le
istituzioni statali di cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143 concernente il regolamento recante le procedure  e  le  modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   e   le   successive
modificazioni, intervenute  con  riferimento  all'art.  3-quater  che
prevede, tra  l'altro,  che  le  disposizioni  del  sopra  richiamato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  143
del 2019, nonche' le abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4  dello
stesso, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  febbraio  2006,  n.  27,  recante,  tra
l'altro, misure urgenti in materia di  scuola  e  universita',  e  in
particolare l'art. 1-quater, in base al quale per il reclutamento del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  di
alta formazione artistica  e  musicale,  in  attesa  dell'entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e),  della
suddetta legge n. 509 del 1999,  si  applicano  le  disposizioni  del
testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994; 
  Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n.  297  del  1994,
che disciplina l'accesso ai ruoli  della  terza  e  quarta  qualifica
funzionale; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in  particolare
l'art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilita' di  assumere  con
contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio,
il personale che abbia superato un concorso  pubblico  per  l'accesso
all'Area  Elevata  professionalita'   o   all'Area   Terza   di   cui
all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure  per
accelerare le assunzioni mirate e  il  ricambio  generazionale  nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  di  pensioni  e,  in
particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra  l'altro,  che
ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per  il  personale
del comparto scuola ed AFAM  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018; 
  Vista la nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, con il  quale  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
ad assumere a tempo  indeterminato,  su  posto  vacante,  per  l'anno
accademico 2021/2022 settantanove  unita'  complessive  di  personale
tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2,  tre
direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca  EP/1,  due
collaboratori, quarantaquattro assistenti e  ventisei  coadiutori,  e
per  l'anno  accademico  2022/2023  sessanta  unita'  complessive  di
personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi
EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di  biblioteca
EP/1,  tre   collaboratori,   undici   assistenti   e   trentaquattro
coadiutori; 
  Considerato che con la suddetta nota del 29 luglio 2022,  prot.  n.
10505,  si  comunica  che  i  posti  vacanti  per   detto   personale
tecnico-amministrativo   sono   pari    a    venticinque    direttori
amministrativi  EP/2,  ventiquattro  direttori  di  ragioneria  EP/1,
tredici   direttori   di    biblioteca    EP/1,    duecentosessantuno
collaboratori, trecentotrentasette assistenti  e  trecentosettantotto
coadiutori  e  che  il  budget  assunzionale  e'  stato   determinato
considerando, per il 2021/2022, le  cessazioni  dal  servizio  al  1°
novembre 2021, pari a ottantatre' unita'  (di  cui  un  direttore  di
ragioneria EP/1, ventotto assistenti e  cinquantaquattro  coadiutori)
e, per il 2022/2023, le cessazioni dal servizio al 1° novembre  2022,
pari a cinquanta unita' (di cui tre  direttori  amministrativi  EP/2,
due direttori di ragioneria EP/1, undici assistenti  e  trentaquattro
coadiutori), nonche' l'importo relativo al  budget  assunzionale  non
utilizzato per le richieste relative all'anno accademico 2020/2021; 
  Considerato che l'amministrazione ritiene di utilizzare  il  budget
assunzionale   per   assumere   per   l'anno   accademico   2021/2022
settantanove unita' complessive di personale  tecnico-amministrativo,
di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di  ragioneria
EP/1,  tre  direttori  di   biblioteca   EP/1,   due   collaboratori,
quarantaquattro  assistenti  e  ventisei  coadiutori,  e  per  l'anno
accademico  2022/2023  sessanta  unita'  complessive   di   personale
tecnico-amministrativo, di cui  due  direttori  amministrativi  EP/2,
otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca  EP/1,
tre collaboratori,  undici  assistenti  e  trentaquattro  coadiutori,
avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli  indici  di
costo medio equivalente  delle  qualifiche  AFAM  personale  a  tempo
indeterminato; 
  Ritenuto, fermo restando da parte  dell'Amministrazione  l'utilizzo
di graduatorie  valide  e  l'espletamento  di  procedure  concorsuali
conformi al decreto legislativo 165 del 2001, di  poter  autorizzare,
per l'anno accademico 2021/2022, l'assunzione di settantanove  unita'
complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un  direttore
amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre  direttori
di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro  assistenti  e
ventisei coadiutori, e, per l'anno accademico 2022/2023, l'assunzione
di sessanta unita' complessive di personale tecnico-  amministrativo,
di  cui  due  direttori  amministrativi  EP/2,  otto   direttori   di
ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori,
undici assistenti e trentaquattro coadiutori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'universita'  e  la  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), e' autorizzato per l'anno accademico 2021/2022 ad assumere  a
tempo indeterminato  settantanove  unita'  complessive  di  personale
tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2,  tre
direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca  EP/1,  due
collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori. 
  2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca  trasmette,  entro
il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato,  i  dati  concernenti  il  personale
assunto ai sensi del comma 1.